
Statuto nazionale
Titolo I ─ Costituzione e finalità
Articolo 1. Denominazione, sede e durata.
L'Associazione Ambientalista VerdeBlu Italia, fondata a Verona il
31
dicembre 2001 con sede a Montorio (VR), Via Delle Logge 21, ha durata
illimitata. Può istituire rappresentanze e uffici ovunque in
Italia e all'estero.
Articolo 2. Finalità.
1. L'Associazione Ambientalista VerdeBlu Italia, ente morale autonomo senza scopo di lucro, si propone di operare per la tutela dell'ambiente e della natura.
2. Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di:
a) esercitare azioni a tutela, conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e ambientale, con particolare attenzione a flora, fauna selvatica, animali da compagnia, anche promovendo la partecipazione delle persone alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e della natura;
b) svolgere e promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della salvaguardia della natura e dell'ambiente, nonché sulle attività e gli scopi dell'Associazione attraverso i mezzi ritenuti più idonei, quali giornali, materiale didattico e pubblicazioni in genere;
c) promuovere la formazione culturale dei soci anche mediante iniziative come viaggi, visite, corsi di formazione, conferenze e dibattiti, campi di studio;
d) promuovere l'introduzione o l'applicazione di leggi atte a tutelare la natura e l’ambiente o a garantirne un uso comunque ecologicamente sostenibile, stimolando l'intervento delle istituzioni responsabili;
e) in generale, svolgere qualsiasi altra azione utile per il conseguimento degli scopi sociali.
3. Per la realizzazione di tali scopi ci si appoggerà al Comitato Scientifico di cui all’articolo 13.
4. L’Associazione si propone pure di collaborare, nei limiti
consentiti
dal proprio Statuto e dalla propria natura giuridica, e nei termini
meglio specificati in apposita convenzione, con l’Organizzazione
VerdeBlu - progetto natura s.c.a r.l., con la quale condivide gli scopi
sociali di protezione ambientale, dei quali si fa promotrice, e la
visione di come operare per il raggiungimento degli stessi.
Articolo 3. Soci.
1. I soci sono persone fisiche maggiorenni che partecipano di fatto alla vita dell'associazione, prestando opera di volontariato nelle attività della stessa. Hanno diritto di voto attivo e passivo purché non sospesi ed iscritti all’associazione da almeno 12 mesi.
2. Il socio può essere iscritto ad una sola Sezione di sua scelta, meglio se nella Provincia di residenza.
3. L’acquisizione della qualifica di socio è subordinata
all’accettazione della domanda ed al versamento della quota associativa
Articolo 4. I sostenitori
I sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che, condividendo gli
scopi sociali, intendono contribuire finanziariamente al raggiungimento
degli stessi. Possono partecipare alle assemblee dei soci ma non hanno
diritto di voto.
Articolo 5. Diritti e doveri dei soci.
1. I soci hanno un ruolo propositivo, entro i termini dettati dall’ Art. 2 del presente Statuto, sulle attività dell'Associazione. Tutte le prestazioni dei soci a favore dell’Associazione sono a titolo gratuito. Le spese sostenute da soci su incarico degli organi sociali, se dettagliatamente documentate, saranno rimborsate. I soci eletti a cariche sociali prestano la loro opera gratuitamente.
2. I soci hanno il dovere di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, di perseguire le finalità associative e partecipare alla vita associativa, prestando regolarmente opera di volontariato.
3. La qualifica di socio si perde per decesso, per rinuncia, per esclusione. Sono causa di esclusione:
morosità (mancato pagamento della quota associativa entro la data di scadenza);
indisciplina e/o comportamento scorretto ripetuti;
inattività prolungata;
altre norme verranno approvate con regolamento interno.
4.L'atto dell'iscrizione del Socio comporta espressamente l’esonero
dell’Associazione e della singola Sezione Provinciale, nonchè
dei rispettivi dirigenti, da qualsiasi responsabilità per
infortuni o per danni a persone o cose che dovessero prodursi prima,
durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale.
Titolo II─ Struttura dell’associazione
Articolo 6. Organi sociali.
L'Associazione Ambientalista VerdeBlu Italia è così strutturata:
A livello provinciale:
- Assemblea dei Soci
- Sezione Provinciale
- Delegato Provinciale
A livello nazionale:
- Assemblea dei Delegati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Comitato ScientificoArticolo 7. Assemblee dei Soci
1. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso contenente ordine del giorno, data e luogo di convocazione esposto almeno 30 giorni prima della data fissata presso la sede.
2. Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione se presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei medesimi presenti. Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci con diritto al voto, in seconda qualunque sia il numero dei medesimi presenti.
3. Ogni socio può rappresentare, con delega scritta, non più di 3 suoi pari.
4. Il Delegato Provinciale, o suo sostituto, presiede l'assemblea e nomina un segretario incaricato di verificare il diritto al voto dei soci presenti, la validità delle deleghe e di redigere il verbale di assemblea.
5. Non sono ammesse votazioni a scrutinio segreto.
6. Nelle Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono approvate le proposte che raccolgono la maggioranza semplice dei voti. Ciò vale sia in prima che in seconda convocazione.
7. L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta all�ordine del giorno. In particolare:
Elezione delle cariche sociali provinciali (Delegato Provinciale e Consiglio Provinciale);
approvazione del bilancio, di rendiconti, relazioni annuali, regolamenti interni.
Nel corso dell'anno si tengono 2 Assemblee ordinarie indette dal Consiglio Provinciale. Le Assemblee straordinarie possono essere indette dal Consiglio Provinciale, anche su richiesta di almeno 2/3 dei soci.
Articolo 8. Costituzione, struttura e autonomia delle Sezioni Provinciali.
1. L'Associazione opera sul territorio attraverso gruppi, che hanno il compito di concorrere all'attuazione dei programmi, nel rispetto delle decisioni degli organi dell'Associazione.2. Un gruppo può essere costituito con un numero di Soci non inferiore a venti (20), tutti operanti in una stessa provincia. Ogni gruppo dipende dalla Sezione Provinciale della provincia di appartenenza.
3. Organo sovrano della Sezione Provinciale è l'Assemblea dei Soci che elegge il Delegato Provinciale ed il Consiglio formato da tre Consiglieri. Il Delegato Provinciale assume la rappresentanza legale ed è autorizzato a stare in giudizio a livello Provinciale, nonché a partecipare all'Assemblea Generale dei Delegati. Cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Sezione Provinciale.
4. Ogni Sezione Provinciale adotta propri atti costitutivi, statuti e regolamenti nel rispetto del presente Statuto e dei regolamenti approvati dagli organi nazionali; ha completa autonomia giuridica, fiscale, gestionale e patrimoniale. Gli organi nazionali non rispondono delle obbligazioni assunte dalle Sezioni Provinciali, che sono tenute ad osservare le decisioni assunte dagli organi nazionali. Qualora ciò non avvenga, il Consiglio Direttivo può revocare l'autorizzazione all'uso della denominazione sociale.
Articolo 9. Doveri delle Sezioni Provinciali e rapporti con la Sede Centrale.
1. Le Sezioni, allo scopo di salvaguardare l'unicità della
Associazione in ambito locale:
a) adottano e rispettano il presente Statuto;b) sviluppano e attuano in ambito locale gli scopi dell’Associazione;
c) inviano alla Sede Centrale gli elenchi nominativi di soci, sostenitori, gruppi, la composizione aggiornata degli organi sociali provinciali, copia dei verbali e delle delibere, il consuntivo dell'attività svolta ed il programma annuale delle attività.
2. Ogni iniziativa organizzata dalla Sezione è a completo suo carico e sotto la sua responsabilità.
3. Il Consiglio Direttivo interviene nei confronti delle Sezioni Provinciali qualora riscontri iniziative in contrasto con le finalità espresse dallo Statuto.
Articolo 10.
Scioglimento della Sezione Provinciale.
Lo scioglimento di una Sezione può essere deliberato solo da una Assemblea straordinaria dei Soci . I beni residui, dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti alla Sede Centrale dell'Associazione.La Sezione che alla fine di un anno sociale (31 dicembre) abbia ridotto il numero minimo di Soci al di sotto di diciannove (19) viene messa in mora dal Consiglio Direttivo per un anno, entro il quale va ricostituito il numero minimo previsto dall'art. 8. Se ciò non avviene la Sezione è sciolta di diritto.
Articolo 11. L'assemblea dei Delegati.
1. L'Assemblea dei Delegati è composta da tutti i Delegati Provinciali. Ad essa partecipano con diritto di voto il Presidente, il Vicepresidente ed i membri del Consiglio Direttivo.2. L'Assemblea ordinaria dei Delegati viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il mese di marzo.
3. Ogni Sezione Provinciale ha diritto ad un ulteriore Delegato (oltre al Delegato Provinciale) eletto dall'Assemblea dei Soci al raggiungimento del 101° Socio e, successivamente, un Delegato per ogni quota di 1000 fino ad un massimo di 5 per Sezione. Tali quote possono essere modificate dal Consiglio Direttivo con regolamento interno.
4. Le Assemblee dei Delegati sia ordinarie che straordinarie sono regolate dalle disposizioni valide per le Assemblee dei Soci di cui all�Art. 8 del presente Statuto e sono convocate, mediante avviso pubblico sull'organo ufficiale di stampa "VB Nature", contenente l'ordine del giorno, data e luogo di convocazione almeno 30 giorni prima della data fissata.
5. Tutte le decisioni vengono prese a scrutinio palese. È ammessa la rappresentanza per delega scritta limitatamente ad una delega per ogni Delegato partecipante.
6. L'Assemblea dei Delegati elegge il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo.
7. Nelle Assemblee sia ordinaria che straordinaria sono approvate le proposte che raccolgono la maggioranza semplice dei voti dei presenti, anche per delega,sia in prima che in seconda convocazione, fanno eccezione le Assemblee relative allo scioglimento dell'associazione per le quali sono necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno 3/4 dei voti, dalla seconda convocazione in poi la maggioranza semplice dei voti dei presenti. Per le Assemblee successive a quella che ha deliberato lo scioglimento, è valido il voto favorevole della maggioranza semplice dei voti dei presenti.
8. L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata all'ordine del giorno. In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
-nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
-approvazione di regolamenti interni, del bilancio e delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
-delibera gli indirizzi programmatici dell'Associazione.
9. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Associazione.
10. Le Assemblee straordinarie relative ad eventuale scioglimento dell'associazione sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 3/4 dei Delegati, in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei medesimi, in terza convocazione qualunque sia il numero dei Delegati presenti. Per la validità delle Assemblee successive a quella che ha deliberato lo scioglimento, è valida la presenza di qualunque numero di Delegati.
Articolo 12. Il Consiglio Direttivo.
1. Il Consiglio Direttivo è formato da cinque Consiglieri e dal Presidente dell�Associazione, che ne fa parte e lo presiede. Dura in carica per un triennio e può essere rieletto. All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 C.C.
2. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione in armonia con le direttive dello Statuto e dell�Assemblea dei Delegati.
3. È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri Organi.
4. In particolare spetta al Consiglio Direttivo:
-eleggere al suo interno il Vicepresidente e conferire l'incarico di membro del Comitato Scientifico;
-convocare le Assemblee dei Delegati, osservando e facendone
osservare
le delibere;
-redigere il bilancio, la relazione annuale, i regolamenti interni ;
- deliberare sulla concessione e revoca alle Sezioni della
denominazione sociale, nonché sulle modalità di
coordinamento tra gli organi nazionali e locali.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno o ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti, specificando le materie oggetto di ordine del giorno.
6. Le sue riunioni sono valide in presenza della metà più uno dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti con voto palese.
7. Nella realizzazione dei propri compiti il Consiglio Direttivo si avvale di personale secondo necessità.
Articolo 13. Il Presidente.
1. Oltre ai compiti spettanti in quanto membro del Consiglio Direttivo, spetta al Presidente:-rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi;
-presiedere le Assemblee dei Delegati.
2. In caso di sua assenza o impedimento i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente o, in mancanza, dal componente più anziano per carica del Consiglio Direttivo.
Articolo 14. Il Comitato Scientifico.
1. Il Comitato Scientifico è composto da non meno di 3 membri, svolge funzioni di consulenza, aggiornamento, studio e ricerca scientifica. Può avvalersi della collaborazione di personale esperto. Esso assume la struttura e il funzionamento previsti dal regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.Titolo III ─Disposizioni varie
Articolo 15. Il patrimonio. 1. Il patrimonio dell'Associazione Ambientalista VerdeBlu Italia è costituito dai residui attivi di gestione, da eventuali lasciti, donazioni e da ogni altra entrata destinata per sua natura o per delibera del Consiglio Direttivo ad incrementarlo.2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per le proprie attività da:
-quote sociali;
-contributi privati, dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche, di organismi internazionali;
-donazioni e lasciti testamentari;
-rimborsi derivanti da convenzioni;
-proventi derivanti da attività istituzionali o accessorie o connesse ad esse;
-entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
3. Tutti i proventi dell'Associazione devono essere destinati
esclusivamente al suo funzionamento ed alla realizzazione delle
attività istituzionali o ad esse accessorie o strettamente
connesse, è fatto espresso divieto, salvo diversa disposizione
di legge, di distribuire, durante la sua vita, in forma diretta o
indiretta utili o avanzi di gestione, fondi di riserva o capitali.
Articolo 16. L'esercizio finanziario.
1. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Assemblea dei Delegati approva la
relazione sull'attività svolta e il bilancio consuntivo, la
relazione programmatica e il bilancio preventivo dell'anno in corso.
Articolo 17. Scioglimento dell'associazione.
L'associazione non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo. I beni residui, dopo l'esaurimento della liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore.Associazione Ambientalista VerdeBlu ─ Italia via delle Logge 21 ─ 37033 Verona (VR)

